CAUSA DI SERVIZIO

(DPR 461/2001)

 

I Soggetti del Regolamento

Si intende:

    a) per    "impiegato"    o    "dipendente"    l'appartenente   ad amministrazioni pubbliche,  anche  di qualifica dirigenziale, nonche'   l'appartenente  alle  Forze  di  polizia,  anche  ad ordinamento  militare,  o  alle  Forze armate;

    b) per  "militare"  l'appartenente  a  forze  armate o a corpi ad ordinamento militare;

    c) per  "Amministrazione"  la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;

    d) per  "Commissione"  la  Commissione  medico-ospedaliera;

    e) per  "Comitato"  il  Comitato  di  verifica  per  le  cause di servizio

 

 

Chi può fare domanda ?

-        Il dipendente, o in caso di morte, l'avente  diritto per il dipendente, che abbia:

a)    subito lesioni;

b)    contratto infermità ;

c)    subito  aggravamenti  di  infermità; 

d)    subito  aggravamenti  di lesioni preesistenti;

 

Per quali motivi presenta domanda ?

Per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio delle lesioni o infermità.

 

Cosa deve fare ?

Presenta domanda scritta all'ufficio  o  comando  presso  il  quale presta servizio, indicando specificamente  la  natura  dell'infermità'  o  lesione,  i  fatti di servizio  che  vi  hanno  concorso  e,  ove possibile, le conseguenze sull'integrità'  fisica,  psichica  o  sensoriale e sull'idoneita' al servizio,  allegando ogni documento utile.

 

Entro quanto tempo si deve presentare domanda ?

Fatto salvo il trattamento pensionistico  di  privilegio,  la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal  dipendente entro  sei  mesi  dalla data in cui si e' verificato l'evento   dannoso   o   da   quella   in  cui  ha  avuto  conoscenza dell'infermità' o della lesione o dell'aggravamento.

 

Se è cessato il rapporto di lavoro ?

La  disposizione  si applica anche quando la menomazione  dell'integrita'  fisica  si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

 

Quando deve essere prodotta la richiesta di equo indennizzo

La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere successiva  o  contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio  ovvero  puo'  essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla  ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo;

 

Cosa riguarda l’equo indennizzo ?

La  richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione  dell'integrità'  fisica  o  psichica  o  sensoriale,  di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie previste da apposite tabelle; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia  da  ritenersi  equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta  entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati  a  dieci  anni  per  invalidita'  derivanti da infermita' ad eziopatogenesi non definita o idiomatica; 

 

Oltre al dipendente chi può richiedere l’equo indennizzo ?

La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi del  dipendente  deceduto,  anche  se  pensionato, entro sei mesi dal decesso.

 

Entro quanto tempo deve essere presentata la richiesta di equo indennizzo ?

La richiesta di equo indennizzo deve essere presentata non   oltre  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  di  notifica  o

comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa  di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una menomazione  ascrivibile  alle  previste tabelle, ovvero da quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita' o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.

 

 

Può l’Amministrazione avviare d’ufficio un procedimento per causa di servizio ?

L'Amministrazione  inizia  d'ufficio  il  procedimento  per  il riconoscimento  della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente  abbia  riportato  lesioni per certa o presunta ragione di servizio  o  abbia  contratto  infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio  a  cause  morbigene  e dette infermita' siano tali da poter divenire  causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale.

L'Amministrazione  procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente  quando  il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.

 

E’ prevista la tutela della riservatezza ?

Gli  uffici  e  gli  organismi interessati possono  trattare,  nei  casi previsti, i dati personali   idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  dei  soggetti interessati.  Possono  essere  effettuate, operazioni  di raccolta,      registrazione,      organizzazione,     conservazione, modificazione,   estrazione,   utilizzo,   blocco,   cancellazione  e distruzione dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e  comunicazione  dei  dati  sono  consentite solo previa indicazione scritta  dei  motivi.  Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica,  con  proprio  atto,  la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili  possono  essere  comunicati in base a vigenti disposizioni normative.

 

Una volta presentata la domanda all’ufficio, che succede ?                          

L'ufficio  che  riceve  la  domanda,  cura  l'immediato  invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.

 

Può l’Amministrazione decidere la non ammissibilità di una domanda ?

L'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta  giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta inammissibilità  o  irricevibilità,  respinge la domanda stessa con provvedimento  motivato  da  notificare  o  comunicare,  anche in via amministrativa,  al dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine  di  trenta  giorni, le competenze e gli  adempimenti  istruttori  possono essere decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.

 

Quando la domanda viene trasmessa alla Commissione ?

Quando non ricorrano ipotesi pregiudiziali,  l'ufficio  che  provvede ad adottare il provvedimento finale, nel medesimo termine  sopraindicato   trasmette   alla   Commissione  territorialmente competente  la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.

 

Obblighi del Responsabile dell’ufficio ?

Il  responsabile  dell'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato  servizio  nei  periodi  interessati al verificarsi di fatti attinenti  all'insorgenza  od  aggravamento  di  infermita' o lesioni corrisponde   alle   richieste   istruttorie  fornendo  gli  elementi informativi  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta stessa.

 

Può il dipendente opporsi alla trattazione e comunicazione dei dati personali ?

Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione  della comunicazione,  il  dipendente puo' comunicare l'opposizione  alla  trattazione  e  comunicazione dei dati personali sensibili   relativi   all'oggetto   del  procedimento,  con  effetto sospensivo  del  procedimento,  salvo  che non abbia gia' dichiarato, nella  domanda  stessa o in altra comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.

 

E’ diverso il procedimento nei casi avviati d’ufficio ?

Le disposizioni sono le medesime.

 

Cosa fa la Commissione ?

La diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita'  della  patologia, e delle conseguenze sull'integrita' fisica,  psichica  o  sensoriale,  e  sull'idoneita'  al servizio, e' effettuata dalla Commissione

 

A quale Commissione si deve andare ?

Alla Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio  di  ultima  assegnazione  del  dipendente  ovvero, se il dipendente  e'  pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del  pensionato  o  dell'avente  diritto.  Per  coloro  che risiedono all'estero  la visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un  collegio  di due medici nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita' stessa.

 

Da chi è composta la Commissione ?

La  Commissione  e'  composta  di  tre ufficiali medici, di cui almeno  uno,  preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni.   Assume   le  funzioni  di  presidente  il  direttore dell'Ente  sanitario  militare  o l'ufficiale superiore medico da lui delegato  o,  in  loro  assenza,  l'ufficiale  superiore  medico piu' elevato  in  grado  o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio.

La Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni di  militari  appartenenti a forze armate diverse o di appartenenti a corpi  di  polizia,  anche  ad ordinamento civile, e' composta di due ufficiali  medici, di cui uno con funzioni di presidente e di un ufficiale medico o funzionario  medico  della  forza  armata, corpo o amministrazione di appartenenza.

La   Commissione,   per   esigenze  legate  alla  complessita' dell'accertamento  sanitario,  puo' richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista.

 

Il dipendente può farsi assistere da un medico di sua fiducia ?

L'interessato  puo'  essere  assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione, da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.

 

Quando viene effettuata la visita ?

La  Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione,  effettua la visita per il tramite di almeno un componente  e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli  accertamenti  e  gli  elementi  valutati  a fini diagnostici, la determinazione   della   data  di  conoscibilita'  o  stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di   compenso,  nonche'  l'indicazione  della  categoria  stessa,  il

giudizio  di  idoneita'  al servizio od altre forme di inabilita', le eventuali    dichiarazioni    a    verbale   del   medico   designato dall'interessato,  i  motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista.

 

Tempi di trasmissione del verbale della Commissione

Il  verbale  e'  trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici  giorni  dalla  conclusiva  visita.  In caso di accertamento conseguente  alla  trasmissione  di  certificazione  medica  ai sensi dell'articolo  8,  comma  1,  il  verbale  e' inviato direttamente al Comitato   dalla  Commissione,  che  provvede  a  dare  comunicazione all'interessato.

 

La visita

La  data  di  effettuazione  della  visita  e'  comunicata  al dipendente  con  anticipo  non  inferiore  a dieci giorni. In caso di

mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal  dipendente  alla  visita,  e'  convocata  una  nuova  visita  da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.  In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la

Commissione convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.

In  caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la  Commissione  redige  processo  verbale  e  restituisce  gli  atti all'Amministrazione nel termine di quindici giorni.

Il  Presidente  della  Commissione,  in  caso  di comprovato e permanente   impedimento   fisico   del   dipendente,  puo'  disporre l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della Commissione stessa.

 

Invio del Verbale al Comitato

Entro   trenta   giorni  dalla  ricezione  del  verbale  della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono  riassunti  gli  elementi  informativi  disponibili, relativi al nesso  causale  tra l'infermità' o lesione e l'attività' di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.

Al  dipendente  e'  data comunicazione della trasmissione degli atti  al  Comitato  entro  i  successivi dieci giorni, con nota nella quale  viene  indicata  anche  la  possibilità  dell'interessato  di presentare  richiesta  di  equo  indennizzo entro il termine di dieci giorni  dalla ricezione della comunicazione,  nonché di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni

 

Emanazione di provvedimento di accertamento negativo

Nel  caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento l'ufficio  emana  il provvedimento  di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della  relativa comunicazione della Commissione  e  lo  notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato  nei  successivi  dieci  giorni,  restando  salva  la possibilita' di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il termine di decadenza.

 

Equo indennizzo – domanda respinta

L'ufficio   respinge   la  domanda  di  equo  indennizzo,  con provvedimento  motivato, quando riscontra,  a  seguito  degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilita' o stabilizzazione dell'infermita' o lesione, che la domanda e' stata presentata oltre i termini di decadenza.

 

Presentazione diretta di certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica della A.S.L.

- Al  fine  dell'accelerazione  del procedimento, il dipendente o l'avente  diritto  in  caso  di morte del dipendente puo' presentare, contestualmente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio o concessione  di  equo  indennizzo,  certificazione medica concernente l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata ovvero della causa  clinica  di  morte,  rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, non oltre un mese prima

della  data  di  presentazione  della  domanda  stessa.

- Il competente ufficio   dell'Amministrazione,  ove  non  sussistano  condizioni  di inammissibilita'   o   irricevibilita',   inoltra  la  domanda  e  la certificazione  medica  alla  Commissione  ed  al  Comitato  entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  domanda stessa, allegando  per  il Comitato apposita relazione.

- Al  dipendente  e'  data comunicazione della trasmissione degli atti  al  Comitato  entro  i  successivi dieci giorni, con nota nella quale  viene  indicata  anche  la  possibilita'  dell'interessato  di presentare  richiesta  di  equo  indennizzo entro il termine di dieci giorni  dalla ricezione della comunicazione, nonche' di presentare opposizione nello stesso termine di dieci giorni

L'effettuazione  della  visita  presso le A.S.L. e' disposta, previa  richiesta  del medico di base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente  competente 

Alla  visita  il dipendente puo' farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

 

 

Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico

In alternativa all'invio alla Commissione medica militare l'Amministrazione,  in  relazione  e compatibilmente con i carichi di lavoro  della  Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la documentazione   prodotta   dall'interessato   all'Azienda  sanitaria locale per l'accertamento sanitario da parte della Commissione  medica ASL

 

 

Comitato di verifica per le cause di servizio

Il  Comitato  per  le pensioni privilegiate ordinarie assume la denominazione di Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a  venticinque  e  non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia,  provenienti  dalle  diverse  magistrature,  dall'Avvocatura dello  Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche' tra ufficiali  medici  superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato  e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame  delle  domande relative a militari o appartenenti a corpi di polizia,  anche  ad  ordinamento  civile,  il Comitato e' di volta in volta  integrato  da  un  numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a due.

I componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  per  un  periodo di quattro anni, prorogabili per non piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori  ruolo  presso  il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo  di  autogoverno, 

Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' nominato,  tra  i  componenti  magistrati  della  Corte dei conti, il Presidente del Comitato.

 

 

Pareri del Comitato

Il Comitato accerta la riconducibilita' ad attivita' lavorativa delle cause produttive di infermita' o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermita' o lesione.
Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermita' o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni all'amministrazione.
Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario.
Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo' richiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista, scelta in modo da assicurare la diversita' dell'organismo rispetto a quello che ha reso la prima diagnosi; la visita medica e' effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di ulteriore corso del procedimento il verbale della visita medica e' trasmesso direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione del verbale.

 

Unicita' di accertamento

  1.   Il  riconoscimento  della  dipendenza  da  causa  di  servizio dell'infermita'  o  lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi   di  successiva  richiesta  di  equo  indennizzo  e  di trattamento pensionistico di privilegio.

 

 

Atti per via telematica

Le  comunicazioni  tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti  disposizioni  in materia di validita' di atti e convalida di firma,  ed  esclusivamente  tra  soggetti  incaricati dello specifico trattamento  dei  dati 

E'  in facolta' del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento,  che  la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei  competenti  uffici,  avvenga  per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.

In  caso  di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi  medica  e' inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.

 

Termini e competenza

L'Amministrazione  si  pronuncia  sul  solo  riconoscimento  di infermita'  o  lesione  dipendente  da causa di servizio, su conforme parere  del Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda di equo indennizzo, entro venti giorni dalla data  di  ricezione  del  parere  stesso.  Entro  lo  stesso  termine l'amministrazione   che,   per   motivate  ragioni,  non  ritenga  di conformarsi  a  tale  parere,  ha  l'obbligo  di richiedere ulteriore parere  al  Comitato,  che  rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione  della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei  successivi  dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato.

Il  provvedimento  finale  e' adottato nel rispetto dei termini procedimentali  ed e' notificato o comunicato,   anche   per  via  amministrativa,  all'interessato  nei successivi quindici giorni.

In caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione   del   parere   del   Comitato,  e'  adottato  un  unico provvedimento  di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali 

La  competenza  in ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione   previsti   dal  presente  regolamento  e'  del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in  ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro dirigente   dello   stesso   ufficio  o,  in  assenza,  della  stessa amministrazione.

 

Aggravamento

Entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento il  dipendente, in caso di aggravamento della

menomazione  della  integrita'  fisica,  psichica o sensoriale per la quale  e'  stato  concesso l'equo indennizzo, puo' per una sola volta chiedere  all'Amministrazione  la revisione dell'equo indennizzo gia' concesso.

 

 

Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita'

Ai  fini  dell'accertamento  delle  condizioni  di idoneita' al servizio,  l'Amministrazione  sottopone  il dipendente a visita della Commissione  territorialmente  competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili.

 In   conformita'  all'accertamento  sanitario  di  inidoneita' assoluta  a  qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede,entro  trenta  giorni  dalla ricezione del verbale della Commissione, alla  risoluzione  del  rapporto  di lavoro e all'adozione degli atti necessari  per  la  concessione  di  trattamenti  pensionistici  alle condizioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni  in materia, fatto salvo  quanto  previsto  per  il personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.

 

Accelerazione di procedure

L'Amministrazione  non  puo'  chiedere  pareri,  anche d'ordine tecnico,  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  espressamente ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate  necessita'  emergenti  nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.