(DPR 461/2001)
Si
intende:
a) per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, nonche' l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate;
b) per "militare"
l'appartenente a
forze armate o a corpi ad
ordinamento militare;
c) per "Amministrazione"
la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia,
di appartenenza del dipendente;
d) per "Commissione"
la Commissione
medico-ospedaliera;
e) per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio
-
Il dipendente, o in caso di morte, l'avente
diritto per il dipendente, che abbia:
a)
subito lesioni;
b)
contratto infermità ;
c)
subito aggravamenti di infermità;
d)
subito aggravamenti di lesioni preesistenti;
Per
quali motivi presenta domanda ?
Per
fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio delle lesioni o
infermità.
Cosa
deve fare ?
Presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità' o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità' fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneita' al servizio, allegando ogni documento utile.
Entro
quanto tempo si deve presentare domanda ?
Fatto
salvo il trattamento pensionistico di
privilegio, la domanda, ai
fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve
essere presentata dal dipendente entro sei
mesi dalla data in cui si e'
verificato l'evento dannoso o
da quella
in cui
ha avuto
conoscenza dell'infermità' o della lesione o dell'aggravamento.
Se
è cessato il rapporto di lavoro ?
La disposizione si
applica anche quando la menomazione dell'integrita'
fisica si manifesta dopo la
cessazione del rapporto d'impiego.
La presentazione della richiesta di equo indennizzo puo' essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero puo' essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo;
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una
menomazione dell'integrità' fisica o
psichica o
sensoriale, di seguito
denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie previste da apposite
tabelle; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in
dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui essa sia
da ritenersi
equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche
quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta
entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati
a dieci
anni per
invalidita' derivanti da
infermita' ad eziopatogenesi non definita o idiomatica;
La richiesta di equo indennizzo puo' essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.
La
richiesta di equo indennizzo deve essere presentata non
oltre il
termine di
sei mesi dalla
data di
notifica o
comunicazione
del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio dell'infermita' o lesione, da cui sia derivata una
menomazione ascrivibile
alle previste tabelle,
ovvero da quando si e' verificata la menomazione in conseguenza dell'infermita'
o lesione gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio.
L'Amministrazione
inizia d'ufficio il
procedimento per
il riconoscimento della
causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato
lesioni per certa o presunta ragione di servizio
o abbia
contratto infermita'
nell'esporsi per obbligo di servizio a
cause morbigene
e dette infermita' siano tali da poter divenire
causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica,
psichica o sensoriale.
L'Amministrazione
procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente
quando il decesso e'
avvenuto in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.
E’
prevista la tutela della riservatezza ?
Gli
uffici e
gli organismi interessati possono
trattare, nei
casi previsti, i dati personali
idonei a
rivelare lo
stato di
salute dei
soggetti interessati. Possono
essere effettuate,
operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione,
modificazione, estrazione,
utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione
dei dati. Eventuali operazioni di selezione, elaborazione e
comunicazione dei dati
sono consentite solo previa
indicazione scritta dei motivi.
Gli uffici e gli organismi interessati rendono pubblica,
con proprio atto, la lista
dei soggetti ai quali i dati sensibili possono
essere comunicati in base a
vigenti disposizioni normative.
Una
volta presentata la domanda all’ufficio, che succede ?
L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale.
L'ufficio
competente ad emettere il provvedimento finale, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, ove rilevi la manifesta
inammissibilità o
irricevibilità, respinge la
domanda stessa con provvedimento motivato
da notificare
o comunicare,
anche in via amministrativa, al
dipendente, entro dieci giorni. Fermo restando il termine
di trenta
giorni, le competenze e gli adempimenti
istruttori possono essere
decentrate con atto organizzativo interno dell'Amministrazione.
Quando
non ricorrano ipotesi pregiudiziali, l'ufficio
che provvede ad adottare il
provvedimento finale, nel medesimo termine
sopraindicato trasmette alla
Commissione territorialmente competente
la domanda e la documentazione prodotte dall'interessato, dandone
comunicazione allo stesso entro i successivi dieci giorni.
Il responsabile dell'ufficio
presso il quale il dipendente ha prestato servizio
nei periodi
interessati al verificarsi di fatti attinenti all'insorgenza od
aggravamento di infermita' o
lesioni corrisponde alle
richieste istruttorie
fornendo gli
elementi informativi entro
dieci giorni
dalla ricezione
della richiesta stessa.
Entro
il termine
di dieci
giorni dalla
ricezione della
comunicazione, il
dipendente puo' comunicare l'opposizione
alla trattazione
e comunicazione dei dati
personali sensibili relativi
all'oggetto del
procedimento, con effetto
sospensivo del
procedimento, salvo
che non abbia gia' dichiarato, nella
domanda stessa o in altra
comunicazione comunque attinente al procedimento, il consenso per la trattazione
e comunicazione dei dati personali da parte degli uffici competenti.
E’
diverso il procedimento nei casi avviati d’ufficio ?
Le
disposizioni sono le medesime.
La
diagnosi dell'infermita' o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione
eziopatogenetica, nonche' del momento della conoscibilita'
della patologia, e delle
conseguenze sull'integrita' fisica, psichica
o sensoriale,
e sull'idoneita'
al servizio, e' effettuata dalla Commissione
Alla
Commissione territorialmente competente in relazione all'ufficio di ultima
assegnazione del dipendente
ovvero, se il dipendente e'
pensionato o deceduto, alla residenza rispettivamente del
pensionato o
dell'avente diritto.
Per coloro
che risiedono all'estero la
visita e' effettuata, per delega della Commissione, da un
collegio di due medici
nominati dalla locale autorita' consolare ovvero dal medico fiduciario dell'autorita'
stessa.
La Commissione e'
composta di
tre ufficiali medici, di cui almeno
uno, preferibilmente,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
Assume le
funzioni di
presidente il
direttore dell'Ente sanitario
militare o l'ufficiale
superiore medico da lui delegato o,
in loro
assenza, l'ufficiale
superiore medico piu'
elevato in
grado o, a parita' di grado,
con maggiore anzianita' di servizio.
La
Commissione, quando deve pronunciarsi su infermita' o lesioni di
militari appartenenti a
forze armate diverse o di appartenenti a corpi
di polizia,
anche ad ordinamento civile,
e' composta di due ufficiali medici,
di cui uno con funzioni di presidente e di un ufficiale medico o funzionario medico della
forza armata, corpo o
amministrazione di appartenenza.
La Commissione,
per esigenze
legate alla
complessita' dell'accertamento sanitario,
puo' richiedere la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un
medico specialista.
L'interessato
puo' essere
assistito durante la visita, senza oneri per l'amministrazione,
da un medico di fiducia, che non integra la composizione della Commissione.
La Commissione, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti
dall'Amministrazione, effettua la
visita per il tramite di almeno un componente
e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono
risultare le generalita' del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti
della Commissione, il giudizio diagnostico, gli
accertamenti e
gli elementi
valutati a fini diagnostici,
la determinazione della
data di
conoscibilita' o stabilizzazione
dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di
compenso, nonche'
l'indicazione della
categoria stessa,
il
giudizio
di idoneita'
al servizio od altre forme di inabilita', le eventuali
dichiarazioni a
verbale del
medico designato
dall'interessato, i
motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto
consultivo del medico specialista.
Il verbale e'
trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici
giorni dalla
conclusiva visita.
In caso di accertamento conseguente
alla trasmissione
di certificazione medica ai sensi
dell'articolo 8,
comma 1,
il verbale
e' inviato direttamente al Comitato
dalla Commissione, che provvede
a dare
comunicazione all'interessato.
La data di
effettuazione della visita
e' comunicata
al dipendente con
anticipo non
inferiore a dieci giorni. In
caso di
mancata
partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal
dipendente alla
visita, e'
convocata una
nuova visita
da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima.
In caso di giustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione
convoca il dipendente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni
dalla prima.
In caso di ingiustificata assenza del dipendente alla visita, la
Commissione redige
processo verbale
e restituisce
gli atti all'Amministrazione
nel termine di quindici giorni.
Il Presidente della
Commissione, in caso
di comprovato e permanente impedimento fisico del
dipendente, puo' disporre
l'esecuzione della visita domiciliare da parte di un componente della
Commissione stessa.
Entro
trenta giorni
dalla ricezione
del verbale
della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento
finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale
sono riassunti
gli elementi
informativi disponibili,
relativi al nesso causale
tra l'infermità' o lesione e l'attività' di servizio, nonché
l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
Al dipendente e'
data comunicazione della trasmissione degli atti
al Comitato
entro i
successivi dieci giorni, con nota nella quale viene indicata
anche la
possibilità dell'interessato di presentare richiesta
di equo
indennizzo entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di presentare opposizione nello stesso termine di
dieci giorni
Nel
caso di impossibilità di ulteriore corso del procedimento l'ufficio
emana il provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio entro trenta
giorni dalla
ricezione della
relativa comunicazione della Commissione e lo
notifica o comunica, anche in via amministrativa, all'interessato
nei successivi
dieci giorni,
restando salva
la possibilita' di reiterazione della domanda qualora non sia decorso il
termine di decadenza.
L'ufficio
respinge la
domanda di
equo indennizzo,
con provvedimento motivato, quando riscontra,
a seguito
degli accertamenti sanitari della Commissione sulla conoscibilita' o
stabilizzazione dell'infermita' o lesione, che la domanda e' stata presentata
oltre i termini di decadenza.
-
Al fine
dell'accelerazione del
procedimento, il dipendente o l'avente diritto
in caso
di morte del dipendente puo' presentare, contestualmente alla domanda di
riconoscimento di causa di servizio o concessione di equo
indennizzo, certificazione
medica concernente l'accertamento dell'infermita' specificamente dichiarata
ovvero della causa clinica
di morte,
rilasciata da una delle commissioni mediche operanti presso le aziende
sanitarie locali, non oltre un mese prima
della
data di
presentazione della
domanda stessa.
-
Il competente ufficio dell'Amministrazione,
ove non
sussistano condizioni
di inammissibilita' o
irricevibilita', inoltra
la domanda
e la certificazione
medica alla
Commissione ed
al Comitato
entro il termine di trenta
giorni dalla
ricezione della
domanda stessa, allegando per
il Comitato apposita relazione.
-
Al dipendente
e' data comunicazione della
trasmissione degli atti al
Comitato entro
i successivi dieci giorni,
con nota nella quale viene
indicata anche
la possibilita'
dell'interessato di
presentare richiesta
di equo
indennizzo entro il termine di dieci giorni
dalla ricezione della comunicazione, nonche' di presentare opposizione
nello stesso termine di dieci giorni
L'effettuazione
della visita
presso le A.S.L. e' disposta, previa
richiesta del medico di
base, dall'Azienda sanitaria locale, territorialmente
competente
Alla
visita il dipendente puo'
farsi assistere da un medico di fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
In
alternativa all'invio alla Commissione medica militare l'Amministrazione, in relazione
e compatibilmente con i carichi di lavoro
della Commissione stessa,
nonche' con l'organizzazione anche territoriale della sanita' militare, puo'
trasmettere la domanda e la documentazione
prodotta dall'interessato
all'Azienda sanitaria locale
per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica ASL
Il Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie assume la denominazione di Comitato di
verifica per le cause di servizio.
Il
Comitato e' formato da un numero di componenti non superiore a
venticinque e
non inferiore a quindici, scelti tra esperti della materia,
provenienti dalle
diverse magistrature,
dall'Avvocatura dello Stato
e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonche' tra ufficiali
medici superiori e
qualifiche equiparate della Polizia di Stato
e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. Per l'esame
delle domande relative a
militari o appartenenti a corpi di polizia,
anche ad
ordinamento civile,
il Comitato e' di volta in volta integrato
da un
numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di
appartenenza non superiore a due.
I
componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze per
un periodo di quattro anni,
prorogabili per non piu' di una volta, possono essere collocati in posizione di
comando o fuori ruolo presso
il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo
di autogoverno,
Con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze
e' nominato, tra
i componenti
magistrati della
Corte dei conti, il Presidente del Comitato.
Il
Comitato accerta la riconducibilita' ad attivita' lavorativa delle cause
produttive di infermita' o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al
rapporto causale tra i fatti e l'infermita' o lesione.
Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato, nel giorno
fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell'infermita'
o lesione da causa di servizio con parere da comunicare entro quindici giorni
all'amministrazione.
Il parere e' motivato ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario.
Entro venti giorni dal ricevimento degli atti, il Comitato puo' richiedere
supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione medica prevista, scelta in
modo da assicurare la diversita' dell'organismo rispetto a quello che ha reso la
prima diagnosi; la visita medica e' effettuata nel rispetto dei termini e delle
procedure di cui ai predetti articoli. Salvi i casi di impossibilita' di
ulteriore corso del procedimento il verbale della visita medica e' trasmesso
direttamente al Comitato entro quindici giorni; il Comitato si pronuncia entro
trenta giorni dalla ricezione del verbale.
1. Il
riconoscimento della dipendenza
da causa
di servizio dell'infermita'
o lesione costituisce
accertamento definitivo anche nell'ipotesi
di successiva
richiesta di
equo indennizzo
e di trattamento
pensionistico di privilegio.
Le comunicazioni tra
uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via
telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di validita' di atti e convalida di firma,
ed esclusivamente
tra soggetti
incaricati dello specifico trattamento
dei dati
E' in facolta' del dipendente chiedere, in qualunque stato del
procedimento, che
la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei
competenti uffici,
avvenga per via telematica,
fornendo a tal fine i dati necessari.
In caso di
trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi
medica e' inserito in plico
chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.
L'Amministrazione
si pronuncia
sul solo
riconoscimento di infermita'
o lesione
dipendente da causa di
servizio, su conforme parere del
Comitato, anche nel caso di intempestivita' della domanda di equo indennizzo,
entro venti giorni dalla data di
ricezione del
parere stesso.
Entro lo
stesso termine
l'amministrazione che,
per motivate
ragioni, non
ritenga di conformarsi a tale
parere, ha
l'obbligo di richiedere
ulteriore parere al
Comitato, che
rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei
successivi dieci giorni
motivandolo conformemente al parere del Comitato.
Il provvedimento finale
e' adottato nel rispetto dei termini procedimentali
ed e' notificato o comunicato,
anche per via
amministrativa, all'interessato nei
successivi quindici giorni.
In
caso di concorrente richiesta di equo indennizzo prima della espressione del parere
del Comitato,
e' adottato
un unico provvedimento
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e concessione di
equo indennizzo; per i procedimenti non concorrenti di concessione di equo
indennizzo si applicano la procedura ed i termini procedimentali
La competenza in
ordine all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione
previsti dal
presente regolamento
e' del responsabile
dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in
ordine allo stato giuridico del dipendente, salvo delega ad altro
dirigente dello
stesso ufficio
o, in
assenza, della
stessa amministrazione.
Entro
cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento il
dipendente, in caso di aggravamento della
menomazione
della integrita'
fisica, psichica o
sensoriale per la quale e'
stato concesso l'equo
indennizzo, puo' per una sola volta chiedere
all'Amministrazione la
revisione dell'equo indennizzo gia' concesso.
Ai fini dell'accertamento
delle condizioni
di idoneita' al servizio, l'Amministrazione
sottopone il dipendente a
visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli
elementi informativi disponibili.
In conformita'
all'accertamento sanitario di
inidoneita' assoluta a
qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede,entro
trenta giorni
dalla ricezione del verbale della Commissione, alla
risoluzione del
rapporto di lavoro e
all'adozione degli atti necessari per la
concessione di
trattamenti pensionistici alle condizioni previste
dalle vigenti
disposizioni in materia,
fatto salvo quanto
previsto per
il personale delle Forze armate e delle
Forze
di polizia, anche ad ordinamento civile.
L'Amministrazione
non puo'
chiedere pareri,
anche d'ordine tecnico, ulteriori
rispetto a
quelli previsti
espressamente ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate
necessita' emergenti
nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del
procedimento resta sospeso per trenta giorni.